Art. 10.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per pellicce si intendono le spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o trattate in modo tale da conservare inalterate le caratteristiche naturali delle fibre, nonché gli articoli con esse fabbricati.
      2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle spoglie di animali di razza ovina, bovina, equina e suina.

 

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